Corte d’appello di Firenze, 4 ottobre 2022
Libera professionista e docente universitaria a tempo definito: il divieto di cumulo delle indennità di maternità ex art. 71, 2° co., d.lgs. 151/2001 deve interpretarsi in modo tassativo e non opera per la professoressa a tempo parziale che durante il congedo di maternità conserva la normale retribuzione.
La Corte d’appello accoglie il ricorso in appello di una avvocata, che svolge anche attività di professore universitario a tempo definito, avverso la sentenza di primo grado che confermava il rifiuto della Cassa Forense di corrisponderle l’indennità di maternità per le libere professioniste. L’ente aveva negato la prestazione poiché, avendo la ricorrente percepito la retribuzione come docente durante il periodo di congedo per maternità, riteneva non le fosse dovuta l’indennità in applicazione del divieto di cumulo delle indennità di maternità di cui all’art. 71, 2° co., D.lgs. 151/2001. La Corte d’appello esclude l’applicabilità dell’art. 71, non essendo coinvolti due enti previdenziali (stante la natura retributiva, e non previdenziale, del trattamento erogato dall’università), rilevando che nel caso non vi potesse essere alcun aggravio della spesa pubblica.
La Corte, ritenendoli assorbiti, non si pronuncia invece sui motivi di impugnazione proposti dalla professionista relativi al carattere discriminatorio (e costituzionalmente illegittimo) della disposizione letta come divieto di cumulo (unico caso, quello della professionista, di lavoratrice madre con due attività lavorative complementari che può percepire l’indennità di maternità solo per una delle due attività).