Corte d’Appello di Milano 15 aprile 2014, sentenza n. 320
Data la natura assistenziale dell’indennità di accompagnamento, non sono ripetibili dall’INPS le somme indebitamente erogate dall’Ente a tale titolo.
Il Comune di Milano aveva concesso motu proprio l’indennità di accompagnamento ad una persona ritenuta in stato di totale inabilità lavorativa e di handicap grave. Dopo circa due anni, tuttavia, tale concessione era stata revocata per assenza dei relativi presupposti e l’Inps aveva richiesto la restituzione dell’indennità nel frattempo indebitamente percepite. Se la regola generale (art. 2033 cod. civ.) è quella che chi riceve somme non dovute ha l’obbligo di restituirle, la Corte d’appello ha riconosciuto che essa non può applicarsi, per le somme corrisposte fino alla data del provvedimento di revoca della prestazione, ove questa abbia natura assistenziale, l’erronea erogazione non sia addebitabile a chi l’ha ricevuta e la situazione fosse idonea a generare un legittimo affidamento. – sezione Previdenza