Corte d’Appello di Milano, 18 settembre 2023
Le assenze periodiche e di breve durata non fanno venir meno il requisito della stabile presenza sul territorio italiano, richiesto per il riconoscimento dell’assegno sociale.
La Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la richiesta di assegno sociale di una cittadina peruviana per presunta assenza del requisito della presenza stabile e continuativa in Italia. In particolare, il Giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale, per il solo fatto che l’appellante, per risparmiare i costi di viaggio, aveva fatto scalo in altro Paese UE di ritorno dal Perù, per poi tornare al luogo di residenza. Il Collegio ritiene che tale circostanza non precluda la sussistenza della permanenza stabile in Italia, supportata anche dall’ininterrotta iscrizione anagrafica, risultante dai certificati storici di residenza e dall’autocertificazione prodotti sin dal primo grado di giudizio. I temporanei allontanamenti dal territorio nazionale non valgono a smentire la residenza intesa quale radicamento intenso ed abituale con il luogo prescelto quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale.