Corte d’Appello di Milano, 20 luglio 2016 (ordinanza)

20 Luglio 2016

Sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma che limita l’indennizzo del danno da vaccino alle sole ipotesi di danni da vaccinazioni obbligatorie.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso trattato dalla Corte il ricorrente chiedeva al Ministero della Salute di indennizzare il danno patito a causa di una patologia causalmente collegata al vaccino antinfluenzale a cui si era sottoposto. L’art. 1 della L. 210/92 afferma però che il diritto del cittadino all’indennizzo è limitato alle lesioni provocate da vaccinazioni obbligatorie, mentre quella oggetto di discussione era soltanto consigliata. Il Tribunale in primo grado aveva comunque condannato il Ministero, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e basata sul principio di legittimo affidamento (che sorge a fronte di campagne ministeriali di promozione e incentivazione della pratica vaccinale), e sul legame solidaristico tra cittadino e collettività. La Corte d’Appello, condividendo i dubbi sulla compatibilità della disciplina limitata ai danni da vaccinazioni obbligatore, a differenza del Tribunale ritiene di dover sottoporre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.