Corte d’appello di Milano, del 18 settembre 2018

18 Settembre 2018

E’ consentito l’accesso al Fondo di Garanzia INPS per il TFR maturato presso la società cedente fallita senza onere della preventiva escussione del patrimonio della società cessionaria.
In caso di cessione d’azienda senza soluzione di continuità, la responsabilità solidale del cessionario non esclude che il lavoratore possa, a seguito di fallimento del cedente, richiedere l’accesso al Fondo di Garanzia INPS senza aver prima tentato di escutere il patrimonio del cessionario per la parte di TFR maturata presso il cedente. La ratio della L. 297/1982, introduttiva dell’Istituto del Fondo di Garanzia INPS, è quella di tutelare i diritti del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro debitore. In caso di fallimento, tale insolvenza è accertata giudizialmente senza che il lavoratore debba essere onerato del tentativo di soddisfarsi anche sul patrimonio del cessionario responsabile in solido, poiché il concetto di solidarietà” consente al creditore di decidere su quale patrimonio pretendere il pagamento dell’intero credito.”

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito