Corte d’appello di Torino, 18 maggio 2021
L’indennità di volo deve computarsi per intero ai fini dell’indennità di maternità. La relativa azione ha natura antidiscriminatoria e non incorre nel regime di prescrizione e decadenze delle azioni previdenziali.
Le Corti d’appello (v. anche Corte d’Appello di Milano 28 giugno 2021), uniformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 11414/2018, n. 20673/2020, n. 27552/2020), riconoscono il diritto delle assistenti di volo a percepire l’indennità di maternità calcolata computando l’indennità di volo per intero e non nella misura del 50%. In tali casi, avendo la domanda azionata natura antidiscriminatoria, e non previdenziale, poiché motivata dal differente trattamento percepito in ragione dello stato di gravidanza, non si applicano i termini di decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 e di prescrizione ex art. 6 L. 138/1943.