Corte d’Appello di Venezia, 16 febbraio 2024
L’infortunio subìto nel corso del permesso sindacale, anche al di fuori dell’orario di lavoro, rientra nel regime delle prestazioni INAIL.
La Corte d’Appello di Venezia conferma la sentenza di primo grado che aveva condannato l’INAIL a corrispondere un indennizzo per un infortunio subito da un lavoratore membro di RSU nel corso di attività di rappresentanza coperte da un permesso sindacale retribuito. Secondo la Corte va seguito l’orientamento emerso in sede di legittimità, che ritiene che l’attività sindacale rientri nella definizione di occasione di lavoro ai fini previdenziali, se svolta nell’ambito di un permesso retribuito ex art. 23 SL e se l’oggetto dell’attività sindacale è direttamente legato all’attività aziendale. Non rileva, viceversa, la circostanza che l’infortunio sia avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto la fruizione del permesso sindacale ben può non coincidere con esso.