Corte di cassazione, 27 aprile 2017 n. 10428

27 Aprile 2017

Esclusi gli sgravi contributivi per le assunzioni in mobilità effettuate da un’impresa, se non esiste obiettiva diversità tra questa e il precedente datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, gli sgravi contributivi in caso di assunzione di personale in mobilità spettano unicamente se l’impresa che assume non vi sia obbligata (anche in ragione di un trasferimento di azienda), così incrementando, in maniera non fittizia, l’occupazione. Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di lavoratori in mobilità originariamente di pendenti da un’impresa che aveva ceduto un complesso di beni a un fallimento, il quale lo aveva poi aggiudicato ad altra impresa; quest’ultima aveva quindi stipulato un accordo sindacale per l’assunzione di dipendenti della prima impresa nominativamente indicati, i quali il giorno dopo erano stati licenziati collettivamente e quindi assunti dall’aggiudicataria dei beni dal fallimento. La Corte censura l’operato dei giudici di merito per non aver approfondito – alla luce della disciplina vigente in materia, ampiamente illustrata anche con richiami alla giurisprudenza corrente della Corte medesima – l’analisi della situazione per accertare se, in esito alla complessa vicenda, l’impresa aggiudicataria avesse acquisito un complesso aziendale oggettivamente diverso da quello ceduto al fallimento. Diversamente, infatti, si tratterebbe di un trasferimento di azienda che comporta la continuazione dei rapporti di lavoro col cessionario, per cui le “assunzioni” di personale in mobilità non sarebbero in realtà “nuove volontarie assunzioni”.
Sezione: previdenza