Corte di Cassazione 28 gennaio 2014 n. 1725

28 Gennaio 2014

Al lavoratore ILLEGITTIMAMENTE COLLOCATO A RIPOSO che ottenga in giudizio il ripristino del rapporto di lavoro non devono essere sottratti i ratei di pensione percepiti dalle retribuzioni dovutegli a titolo risarcitorio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame, la società aveva comunicato al proprio dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro in virtù della clausola del contratto collettivo che prevedeva l’automatico collocamento a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Dichiarando nulla tale clausola e ripristinato retroattivamente il rapporto di lavoro, i giudici, nel liquidare al lavoratore il danno rappresentato dalle retribuzioni non percepite, hanno ribadito il principio secondo cui i ratei di pensione riscossi dal lavoratore nel periodo di interruzione del rapporto di lavoro non sono detraibili dal danno da risarcire, in quanto dovuti non all’impresa ma all’INPS.