Corte di Cassazione 28 gennaio 2014 n. 1725
Al lavoratore ILLEGITTIMAMENTE COLLOCATO A RIPOSO che ottenga in giudizio il ripristino del rapporto di lavoro non devono essere sottratti i ratei di pensione percepiti dalle retribuzioni dovutegli a titolo risarcitorio.
Nel caso in esame, la società aveva comunicato al proprio dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro in virtù della clausola del contratto collettivo che prevedeva l’automatico collocamento a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Dichiarando nulla tale clausola e ripristinato retroattivamente il rapporto di lavoro, i giudici, nel liquidare al lavoratore il danno rappresentato dalle retribuzioni non percepite, hanno ribadito il principio secondo cui i ratei di pensione riscossi dal lavoratore nel periodo di interruzione del rapporto di lavoro non sono detraibili dal danno da risarcire, in quanto dovuti non all’impresa ma all’INPS.