Corte di cassazione, ordinanza 1° febbraio 2022 n. 3076
È l’INPS il necessario destinatario della domanda giudiziaria di omesso pagamento di quanto dovuto al lavoratore durante il periodo di malattia.
Un lavoratore, al quale non era stato corrisposto alcun importo durante un lungo periodo di malattia, chiese giudizialmente il pagamento della “retribuzione” al datore di lavoro, in quanto obbligato ad anticipare l’indennità di malattia al dipendente. La Corte rigetta la domanda, escludendo che il datore di lavoro sia il soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio e confermando l’orientamento secondo cui le prestazioni previdenziali (quali l’indennità di malattia, ma non solo) nelle quali il datore di lavoro è tenuto ad anticipare gli importi dovuti al lavoratore, la domanda di pagamento della prestazione omessa dal datore di lavoro va diretta all’ente previdenziale, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio previdenziale.