Corte di cassazione, ordinanza 10 gennaio 2020 n. 318

10 Gennaio 2020

L’avvocato iscritto all’Albo ma non alla Cassa di previdenza avvocati (prima che ciò avvenisse automaticamente) per l’attività professionale svolta era iscritto obbligatoriamente alla gestione separata dell’INPS.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Prima del 2012 era possibile che, in determinate situazioni, l’avvocato iscritto all’Albo professionale non fosse iscritto alla Cassa di previdenza avvocati, pagando a questa unicamente il contributo integrativo obbligatorio (viceversa, con l’art. 21 L. n. 247/2012 l’iscrizione alla Cassa consegue automaticamente all’iscrizione all’Albo). Secondo l’orientamento consolidato della Corte e in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa previdenziale, in questo caso, per l’attività legale svolta dall’avvocato iscritto solo al relativo Albo era obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS.
Sezione: previdenziale