Corte di Cassazione, ordinanza 10 gennaio 2024, n. 1053
Se ai fini della Naspi, il lavoratore debba dichiarare un’attività autonoma iniziata antecedentemente.
Tribunale e Corte d’appello avevano accolto la domanda di un lavoratore volta a chiedere il pagamento della Naspi, che l’INPS aveva respinto in via amministrativa per non avergli il lavoratore comunicato, entro trenta giorni dalla domanda, il reddito percepito per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Secondo i giudici di merito, il lavoratore non sarebbe stato in realtà tenuto a siffatto adempimento, avendo iniziato a svolgere l’attività lavorativa autonoma già prima di presentare la domanda per la Naspi, mentre la legge richiede che la comunicazione all’INPS debba essere effettuata entro un mese “dall’inizio dell’attività”, e non dal giorno della presentazione della domanda amministrativa. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’INPS, dopo avere evidenziato la funzione della Naspi di assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, rileva che il corretto significato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività”, che compaiono nel testo del succitato art. 10, co. 1, d.lgs. 22/15, deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo, coincidente, in un caso come quello in esame, col momento della presentazione della domanda amministrativa.