Corte di cassazione, ordinanza 10 maggio 2016 n. 9489
Rimessa alle sezioni unite della Corte la questione della titolarità del potere di controllo, ai fini pensionistici, della regolarità di iscrizione all’albo professionale.
Sull’argomento, la sezione lavoro ha espresso un duplice contrastante orientamento: secondo alcune sentenze, infatti, il potere di controllo spetta comunque all’Ordine professionale a cui il professionista è iscritto; secondo altre, viceversa, ai fini pensionistici il controllo di regolarità spetta esclusivamente alla Cassa di previdenza dei professionisti, che eroga le pensioni e che pertanto ha, a tali fini, il potere di non riconoscere alcuni periodi di attività professionale, ad es. per incompatibilità, indipendentemente dall’esistenza o meno di un provvedimento dell’Ordine. Spetterà quindi alle sezioni unite esprimere il definitivo orientamento in materia.
Sezione: previdenza.