Corte di Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29379
Se l’iscritto a INARCASSA non comunica tempestivamente una situazione di incompatibilità, l’ente conserva il potere di rilievo d’ufficio senza limiti temporali.
Avendo omesso di comunicare a suo tempo la contemporanea iscrizione all’INPS, conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società, un ingegnere si era visto decurtare da INARCASSA la pensione per il disconoscimento dei contributi versati nel periodo di doppia iscrizione. Nel conseguente giudizio promosso dall’ingegnere per ottenere il ripristino della pensione integrale, la Corte d’appello, ritenendo operante nel caso di specie il termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge per l’esercizio da parte di INARCASSA del potere di revisione dell’anzianità degli iscritti, aveva accolto la domanda. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’ente previdenziale, formula il principio suesposto ormai consolidato nella sua giurisprudenza, evidenziando come, allorché l’iscritto non assolva all’onere di fornire le informazioni sui requisiti previsti per la continuità dell’esercizio della professione, ivi inclusa l’eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, INARCASSA non è posta nelle condizioni di esercitare il proprio potere di verifica e ciò impedisce il decorso del termine decadenziale.