Corte di Cassazione, ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29532
La prescrizione dell’azione per l’indennizzo INAIL, sospesa durante la fase amministrativa, riprende a decorrere dal giorno della comunicazione del provvedimento di accoglimento o diniego.
In un procedimento avente a oggetto una richiesta di indennizzo a seguito di infortunio sul lavoro, la Corte d’appello aveva accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’INAIL, ritenendo che il ricorso del lavoratore fosse stato presentato oltre il termine prescrizionale di tre anni, che i giudici di merito avevano fatto decorrere dal giorno in cui l’INAIL aveva emesso il provvedimento di liquidazione dell’indennità temporanea, ritenendo invece irrilevante, per tali fini, la necessità di procedere alla notificazione del provvedimento. La Corte d’appello aveva altresì aggiunto che l’azione del lavoratore sarebbe stata da considerarsi comunque tardiva anche qualora si fosse inteso considerare come dies a quo della prescrizione non la data di emissione del provvedimento, bensì il momento del formarsi del silenzio rigetto, che secondo i giudici di merito conseguirebbe al vano decorso del termine di centocinquanta giorni previsto dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell’indennizzo. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite in una pronuncia del 2019 (sent. 7 maggio 2019 n. 11928, in questa Newsletter n. 10/2019), rileva che (i) la prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l’intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione dell’indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; (ii) in difetto di un’espressa indicazione del legislatore in tal senso, il decorso del termine di centocinquanta giorni non costituisce un’ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione; (iii) il carattere recettizio del provvedimento dell’INAIL e l’ineludibile esigenza di ancorare la ripresa della prescrizione a termini univoci impongono di avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, non alla data di emissione del provvedimento, bensì a quella in cui il provvedimento è stato comunicato all’interessato.