Corte di Cassazione, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16586

12 Giugno 2023

Il calcolo della pensione dell’avvocato deve tenere conto anche degli anni non coperti da contribuzione integrale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un avvocato al quale era stato negato il diritto al computo, ai fini dell’anzianità contributiva, di due annualità per le quali aveva effettuato versamenti solo parziali, dà continuità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che, nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo tanto della pensione di vecchiaia quanto nella pensione di anzianità, dal momento che nessuna norma prevede che venga annullata l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.