Corte di cassazione, ordinanza 13 dicembre 2021 n. 39751
Ancora sulla distinzione tra malattie professionali tabellate e non, ai fini dell’assicurazione INAIL.
In un caso di richiesta d’indennizzo INAIL ai superstiti a seguito della morte del lavoratore dante causa per mesotelioma pleurico, la Corte d’appello aveva respinto la domanda, affermando che, pur essendo tale malattia tabellata come conseguenza all’esposizione alle fibre di asbesto, sarebbe mancata in giudizio la prova della diretta e continua partecipazione del defunto alle operazioni che comportano dispersione delle fibre nell’ambiente in cui egli lavorava. La Corte cassa la sentenza di appello, e, riassumendo lo stato della giurisprudenza in materia di onere della prova in caso di malattie tabellate ai fini dell’indennizzo, afferma: 1) nelle malattie tabellate, a differenza di quelle non tabellate, il lavoratore (o chi per lui) non deve provare il nesso di causalità tra svolgimento della lavorazione e malattia della tabella INAIL; 2) ai fini della tutela assicurativa INAIL è sufficiente il rischio ambientale, cioè lavorare in un ambiente nocivo in cui vengono effettuate operazioni su componenti di amianto; 3) non rilevano soglie quantitative, qualitative o temporali dell’esposizione all’ambiente nocivo.