Corte di cassazione, ordinanza 13 gennaio 2020 n. 401

13 Gennaio 2020

Decennale la prescrizione per le domande di [ri]liquidazione dell’indennità di mobilità antecedenti al 6 luglio 2011.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il problema si pone per il periodo antecedente al 6 luglio 2011, perché solo da tale data la prescrizione è quinquennale. In giudizio, l’INPS sosteneva che anche in precedenza le domande di liquidazione e riliquidazione dell’indennità di mobilità si prescrivessero in cinque anni, perché relative a importi corrisposti in ratei mensili. Richiamando i propri precedenti arresti, la Corte afferma che ai ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali si applicava la prescrizione quinquennale unicamente nel caso che si fosse trattato di ratei liquidati dall’Ente e non riscossi, mentre prima della liquidazione la prescrizione era da ritenere decennale.
Sezione: previdenziale