Corte di Cassazione, ordinanza 13 luglio 2022, n. 22089
I provvedimenti di variazione della classificazione aziendale adottati dall’INPS non possono incidere retroattivamente sugli sgravi contributivi.
Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato l’opposizione di un’azienda al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare all’INPS somme corrispondenti a sgravi contributivi di cui l’azienda stessa aveva beneficiato prima che l’INPS ne variasse la classificazione aziendale dal ramo industria al ramo commercio. Aderendo all’interpretazione fatta propria da una sentenza di legittimità del 2010, i giudici di merito avevano in particolare sostenuto che, in materia di sgravi, ciò che rileva è la natura oggettiva dell’attività svolta dall’impresa, e non anche il provvedimento con cui l’INPS l’attesta a fini previdenziali, che avrebbe natura meramente ricognitiva e non costitutiva. Di diverso avviso la Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso del legale rappresentante dell’azienda, evidenzia come il precedente giurisprudenziale richiamato dai giudici di merito si pone in radicale contrasto con la disposizione, avente valenza generale, prevista dall’art. 3, co. 8, l. 335/95, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall’INPS d’ufficio o su richiesta dell’azienda, producono effetti solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato.