Corte di cassazione, ordinanza 13 maggio 2019 n. 12652

13 Maggio 2019

Inopponibile all’Istituto previdenziale la transazione intervenuta tra datore di lavoro r lavoratore, per ciò che riguarda gli obblighi contributivi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il noto principio è qui ribadito in una fattispecie in cui in primo grado era stata accertata la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro e condannato il datore di lavoro a pagare le retribuzioni dallo scadere del termine alla sentenza. Quest’ultima non era stata impugnata perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in cui si dava atto che il rapporto era terminato alla scadenza del termine. Indifferente alla transazione tra le parti, l’INPS aveva chiesto i contributi sulle somme liquidate in primo grado e i giudici gli danno ragione, riaffermando il principio di cui sopra e rilevando che, in assenza di impugnazione, la sentenza di primo grado tra datore di lavoro e lavoratore era passata in giudicato e pertanto dell’accertamento in essa contenuto poteva avvalersi anche l’INPS.
Sezione: previdenza