Corte di Cassazione, ordinanza 14 settembre 2023, n. 26588
L’INPS può chiedere al committente di pagare i contributi anche se il lavoratore non ha agito contro l’appalto irregolare.
In un giudizio in cui l’INPS aveva chiesto la condanna di un’impresa a versare i contributi per i propri dipendenti, fittiziamente indicati come dipendenti di altra impresa, la Corte d’appello aveva rilevato il difetto di legittimazione attiva dell’Ente, in mancanza di ana azione degli stessi dipendenti diretta all’accertamento del loro rapporto in capo alla convenuta. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’ente previdenziale, osserva che: (i) la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di dichiarare che l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui li giudice può conoscere in via incidentale; (ii) con specifico riferimento all’appalto irregolare, è stato inoltre puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore; (iii) a favore di queste conclusioni depongono sia l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato dalla scelta del lavoratore di denunciare o meno l’irregolarità, sia l’autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.