Corte di Cassazione, ordinanza 15 settembre 2023, n. 26654
L’azione di regresso dell’INAIL relativa al danno patrimoniale deve tenere conto del reddito netto del lavoratore infortunato.
La Corte d’appello, nell’accogliere la domanda di regresso dell’INAIL nei confronti di un’impresa per € 335.716,00 corrisposti dall’ente a seguito della morte di un dipendente di questa, causata da un infortunio sul lavoro, aveva considerato corretto il calcolo operato dall’Istituto previdenziale che, per quantificare il danno patrimoniale degli eredi, aveva tenuto conto del reddito lordo di cui godeva il lavoratore deceduto. Il ragionamento non è condiviso dalla Cassazione, la quale osserva che: (i) l’azione di regresso incontra il limite dell’ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato; (ii) da ciò deriva che i danni vanno commisurati all’ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore, cioè al reddito netto; (iii) la giurisprudenza di legittimità ha del resto già precisato che la liquidazione del danno patrimoniale subito da persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale.