Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4833
Ammissibile la domanda giudiziaria di mero accertamento dello status di handicap grave.
L’INPS è l’unico legittimato passivo nelle cause di accertamento delle invalidità civili.
Il Tribunale aveva omologato l’accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto lo stato di handicap grave di una signora, rigettando l’opposizione dell’INPS, che, nel proporre ricorso ai sensi dell’art. 445 bis, co. 6, c.p.c., aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità della domanda di mero accertamento, in quanto carente dell’indicazione dello specifico beneficio che la signora intendeva conseguire in relazione allo stato di handicap di cui chiedeva il riconoscimento. La Cassazione, nel rigettare a sua volta le eccezioni dell’istituto, rileva che (i) in forza dell’art. 10, d.l. 203/05, come modificato dal d.l. 78/09, l’INPS è subentrato allo Stato nelle funzioni che allo stesso residuavano in materia di handicap e deve pertanto considerarsi l’unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali relativi all’accertamento di tale condizione sanitaria; (ii) secondo il più recente orientamento della Corte, l’azione per il riconoscimento dell’handicap grave non verte sull’accertamento di una mera condizione di invalidità, improduttiva di effetti, ma sull’accertamento di uno status, cui si correla una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, nonché una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l’handicap genera; per tale ragione, essa è ammessa a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica.