Corte di cassazione, ordinanza 16 giugno 2015 n. 12445

16 Giugno 2015

La richiesta in via amministrativa dell’assegno d’invalidità preclude, nel successivo giudizio, la domanda di pensione d’inabilità, formulata per il sopravvenire di aggravamenti o nuove infermità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nulla esclude, del resto, secondo la Corte, che, pendente il procedimento amministrativo o giudiziario per l’assegno d’invalidità, l’interessato attivi un autonomo procedimento amministrativo per ottenere la pensione di inabilità. La preclusione dichiarata dalla Corte non si verifica invece in caso di domanda amministrativa di pensione d’inabilità, la quale, come il più contiene il meno, non impedisce il riconoscimento giudiziale dell’assegno d’invalidità. – Sezione: previdenza.