Corte di cassazione, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 26027

17 Ottobre 2018

L’indennità di disoccupazione spetta anche a chi perda uno dei due lavori in atto col medesimo datore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato si trattava di due rapporti di lavoro part time e a termine stipulati con la medesima impresa di somministrazione, uno dei quali era cessato allo scadere del termine. L’Inps contestava il diritto del lavoratore a percepire l’indennità, che presuppone lo stato di disoccupazione e contestava che la situazione esaminata potesse essere paragonata al caso di chi perda uno dei due lavori in atto con due diversi datori di lavoro. La Corte gli dà torto, affermando che la disoccupazione rilevante per il diritto all’indennità non coincide con l’assoluta mancanza di lavoro, ma con la percezione di redditi inferiori alla soglia minima imponibile per legge (nel caso in esame non superata).
Sezione: previdenza