Corte di cassazione, ordinanza 18 gennaio 2021 n. 694

18 Gennaio 2021

Utili ai fini dell’anzianità contributiva e del calcolo della pensione di anzianità anche gli anni di contribuzione parziale degli avvocati.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La pronuncia si riferisce a una pensione di anzianità liquidata, secondo la disciplina di legge, prima del 2005, quando un regolamento della Cassa di previdenza forense intervenne a regolare specificatamente la materia. In questo giudizio, la tesi della Cassa era quella della perdita, ai fini pensionistici, dell’intero anno di contribuzione solo parziale, in caso di prescrizione dei contributi omessi. Viceversa la Corte, dando continuità a un orientamento formatosi dal 2012, afferma che nessuna norma di legge prevede un tale esito e pertanto dichiara corretto l’accoglimento del ricorso dell’avvocato.
Sezione: previdenziale