Corte di cassazione, ordinanza 18 luglio 2018 n. 19088

18 Luglio 2018

Nelle cause previdenziali, ai fini dell’esenzione dalle spese legali non è necessario che il ricorrente indichi lo specifico ammontare del proprio reddito né che reiteri la relativa dichiarazione nei successivi gradi di giudizio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, in base all’art. 152 disp att. c.p.c., nei giudizi previdenziali e assistenziali la parte soccombente non è tenuta a rimorsale le spese legali dell’ente previdenziale se dichiara di aver goduto nell’anno precedente di un reddito inferiore ad un certo importo. Nel giudizio in esame, il giudice di merito aveva condannato l’assicurato soccombente perché non aveva reiterato in appello la dichiarazione relativa ai propri redditi. La Corte ribadisce che l’attore soccombente e tenuto unicamente a comunicare le eventuali variazioni di reddito al di sopra della soglia stabilita per l’esenzione, senza neppure specificarne l’ammontare concreto.
Sezione: previdenza