Corte di cassazione, ordinanza 19 settembre 2019 n. 11129

19 Aprile 2019

La mancanza di mezzi adeguati non è sufficiente per ottenere la pensione di reversibilità sulla pensione dell’ex coniuge divorziato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, la Corte, respingendo dubbi d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa in materia, ribadisce che presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato, che non si sia risposato e che manchi di mezzi adeguati, è costituito dal fatto che questi, al momento del decesso del coniuge con diritto a pensione diretta, sia titolare di assegno divorsile giudizialmente riconosciuto dal Tribunale.
Sezione: previdenza