Corte di cassazione, ordinanza 2 dicembre 2020 n. 27552

2 Dicembre 2020

La base di calcolo dell’indennità di maternità dell’assistente di volo comprende anche l’indennità di volo per intero.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza in materia, inaugurata nel 2008, disattendendo la tesi dell’INPS che, richiamando la parallela disciplina dell’indennità di malattia, sostiene che l’indennità di volo vada computata unicamente nella misura del 50%. La Corte spiega infatti che il richiamo, nella legge, ai criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia si riferisce esclusivamente al procedimento e al regime prescrizionale, mentre la norma che prevede la composizione dell’indennità di maternità non prevede alcun frazionamento. – Sezione: previdenza