Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2024, n. 11730
Omissione contributiva e diritto di azione del dipendente.
In una controversia relativa al pagamento di differenze retributive, il lavoratore aveva altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali. In giudizio, la Corte, cassando la sentenza di rigetto di quest’ultima domanda, motivato dal preteso difetto di interesse ad agire del dipendente (per la mancata deduzione di un risultato utile in concreto, in termini di conseguimento di una pensione, anche solo maggiore), ribadisce la propria uniforme giurisprudenza, secondo cui il lavoratore, in quanto titolare del diritto all’integrità della propria posizione previdenziale, ha il potere di agire nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale; tanto più in un sistema come quello italiano (c.d. contributivo) che assegna effetti costitutivi e incrementativi delle prestazioni previdenziali alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta. Trattasi peraltro di azione di mero accertamento della debenza dei contributi, non estensibile alla condanna del datore al relativo versamento, il cui diritto spetta esclusivamente all’ente previdenziale.