Corte di Cassazione, ordinanza 2 novembre 2022, n. 32229
Obbligo del contributo soggettivo alla Cassa geometri per il geometra socio di una società che svolge attività tecnico ingegneristica, a prescindere dal codice ATECO della stessa.
La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione di un commercialista a una cartella di pagamento che gli era stata notificata dalla Cassa previdenziale dei geometri liberi professionisti che lamentava il mancato versamento da parte dell’iscritto del contributo soggettivo per l’anno 2014. A detta del giudice di merito, l’esistenza del debito risultava confermata dal fatto che il commercialista, nell’anno in questione aveva ricoperto la carica di socio di una società che operava in ambito tecnico-ingegneristico. La Cassazione, nel rigettare le doglianze del commercialista, che in sede di ricorso si era lamentato che la Corte territoriale avesse omesso di considerare che il codice Ateco della società di cui era stato socio non rientrava tra quelli indicati dalla stessa Cassa per individuare le società che svolgono attività connesse alla professione di geometra, rileva come l’indicazione dei codici Ateco nei documenti di pianificazione del contrasto all’evasione abbia il mero fine di indirizzare e agevolare l’attività ispettiva, ma certamente non esclude che anche per una società con un codice diverso possa essere fornita la prova (nel caso di specie costituita dall’oggetto sociale) che essa svolge un’attività di tipo ingegneristico, rilevante ai fini dell’obbligo contributivo.