Corte di cassazione, ordinanza 20 giugno 2018 n. 16263
Solo se corrisposta in misura fissa, l’indennità dei trasfertisti costituisce reddito imponibile (e soggetto ai contributi previdenziali)per il 50%.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’INPS invocava l’applicazione di tale trattamento (previsto al comma 6° dell’art. 51 TUIR) all’indennità o maggiorazione della retribuzione per il personale svolgente attività di impiantistica presso vari cantieri, mentre l’impresa applicava la più favorevole disciplina di cui al comma 5° del medesimo articolo di legge. In proposito, invocando una recente legge interpretativa delle disposizioni citate e una ancor più recente pronuncia delle sezioni unite civili della Corte, la sentenza ricorda che il comma 6° presuppone la mancata fissazione di una precisa sede di lavoro, lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e la corresponsione di un’indennità in misura fissa. Poiché nel caso in esame era risultato che l’indennità non veniva corrisposta per le prestazioni nel comune indicato nella lettera di assunzione e nelle giornate festive e di ferie, la Corte dà ragione all’impresa. -Sezione: previdenziale