Corte di cassazione, ordinanza 20 giugno 2018 n. 16263

20 Giugno 2018

Solo se corrisposta in misura fissa, l’indennità dei trasfertisti costituisce reddito imponibile (e soggetto ai contributi previdenziali)per il 50%.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato dalla Corte, l’INPS invocava l’applicazione di tale trattamento (previsto al comma 6° dell’art. 51 TUIR) all’indennità o maggiorazione della retribuzione per il personale svolgente attività di impiantistica presso vari cantieri, mentre l’impresa applicava la più favorevole disciplina di cui al comma 5° del medesimo articolo di legge. In proposito, invocando una recente legge interpretativa delle disposizioni citate e una ancor più recente pronuncia delle sezioni unite civili della Corte, la sentenza ricorda che il comma 6° presuppone la mancata fissazione di una precisa sede di lavoro, lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e la corresponsione di un’indennità in misura fissa. Poiché nel caso in esame era risultato che l’indennità non veniva corrisposta per le prestazioni nel comune indicato nella lettera di assunzione e nelle giornate festive e di ferie, la Corte dà ragione all’impresa. -Sezione: previdenziale