Corte di cassazione, ordinanza 20 novembre 2017 n. 27450

20 Novembre 2017

Solo se il licenziamento è dichiarato nullo o inefficace, sono dovute dal datore di lavoro all’INPS le sanzioni civili nel ricostituire ex post la posizione contributiva del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La massima ribadisce il consolidato orientamento della Corte in un caso in cui l’INPS pretendeva le sanzioni civili per ritardo nel versamento dei contributi a seguito dell’annullamento ex art. 18 S.L. del licenziamento. La Cassazione respinge la pretesa distinguendo il caso di sentenze meramente dichiarative di nullità o inefficacia del licenziamento che, oltre il versamento dei contributi, comportano le sanzioni per il ritardo, da quello delle sentenze costitutive di annullamento, le quali non comportano sanzioni.
Sezione: previdenziale