Corte di cassazione, ordinanza 21 maggio 2021 n. 14068
Un premio di risultato fruisce dell’esonero contributivo di cui all’art. 2, comma 2°, D.L. n. 67/1997, anche se erogato in natura.
Un’impresa giornalistica erogava ai propri dipendenti giornalisti un benefit aziendale consistente in un credito da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi ricevuti da aziende terze in cambio merci (pubblicità sul giornale), senza trattenere su di esso i contributi previdenziali. Nel conseguente giudizio, istaurato dall’INPGI per ottenere il versamento dei contributi, la Corte, dato atto che era stato accertato che tale beneficio era qualificabile come premio di produzione previsto ogni anno da un accordo aziendale, ha dichiarato indifferente, ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 67/1997, che tale premio sia stato erogato in natura anziché in denaro.