Corte di cassazione, ordinanza 22 novembre 2021 n. 35873
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa avvocati non decorre se l’avvocato iscritto non comunica annualmente i redditi professionali.
La causa riguarda un avvocato che aveva sempre svolto l’attività professionale in maniera occasionale, che tuttavia era stato iscritto d’ufficio alla Cassa di previdenza avvocati in quanto percettore di redditi superiori al minimo, ma non aveva mai comunicato annualmente alla Cassa i redditi professionali percepiti né versato i relativi contributi. Nel giudizio promosso dalla Cassa per ottenere i pagamenti omessi, con sanzioni e interessi, la Cassazione, disattendendo la diversa pronuncia della Corte d’appello, afferma che la prescrizione dei contributi dovuti e non versati non decorre nel caso di mancata comunicazione alla Cassa della dichiarazione annuale dei redditi professionali percepiti.