Corte di cassazione, ordinanza 22 ottobre 2021 n. 29637
Nel giudizio per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi all’INPS quest’ultimo è litisconsorte necessario.
Sul punto in Cassazione si erano confrontati due orientamenti: secondo il primo, dato che l’INPS in questo tipo di giudizi è mero destinatario del versamento di contributi, la sua presenza sarebbe superflua; secondo il secondo, viceversa, essendo l’INPS il diretto interessato all’accertamento giudiziale in questione nonché destinatario del versamento, la sua presenza sarebbe necessaria nel giudizio. La Corte ricorda che il contrasto era stato risolto dalle sezioni unite (sent. n. 3678/099 nel senso dell’integrazione del contradditorio nei confronti dell’INPS, in ragione dell’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, che renderebbe inutile la condanna in assenza dell’INPS. La sentenza si conforma a tale orientamento in un caso in cui un ex dipendente bancario, che aveva aderito al Fondo di solidarietà dei bancari al fine di percepire l’assegno straordinario fino alla pensione, aveva chiesto la condanna del datore di lavoro a versare all’INPS i contributi parzialmente omessi in relazione a tale periodo di tempo.