Corte di cassazione, ordinanza 24 agosto 2020 n. 17607 – Il contributo di solidarietà dovuto su quanto versato dal datore di lavoro in fondi pensione interni riguarda unicamente i fondi alimentati dai soli versamenti del datore di lavoro.

24 Agosto 2020

Possibile ricorrere alla liquidazione equitativa di un diritto, anche se l’incertezza sul quantum dipende da un comportamento del creditore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima questione è nata dall’interpretazione degli artt. 9-bis del D.L. n. 104/91, convertito in L. n. 166/91 e 1, comma 194° L. n. 662/96, in un caso in cui l’INPS pretendeva il pagamento del contributo di solidarietà da una banca sui versamenti da essa effettuati su un fondo pensione alimentato anche dai contributi dei dipendenti.
La seconda massima risolve un caso in cui una banca chiedeva all’INPS la restituzione di un contributo di solidarietà indebitamente versato, la cui esatta quantificazione era peraltro resa impossibile dal fatto che la banca aveva indicato in bilancio le somme indebitamente versate non in maniera separata ma aggregate con altri versamenti analoghi.
Sezione: previdenza