Corte di Cassazione, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17281
Sull’indebita percezione dell’assegno d’invalidità, in assenza di domanda amministrativa dell’interessato
La Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito dichiarativa della legittimità del recupero da parte dell’INPS a un pensionato dei ratei dell’assegno di invalidità da ritenere indebiti per la mancata presentazione della domanda in via amministrativa dopo il secondo triennio di godimento. In proposito, la Corte rileva che: (i) ai sensi dell’art. 7, co. 1, l. 222/84, l’assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi, ognuno previa domanda del titolare, prima di diventare definitiva; (ii) nel caso di specie, essendo mancata, dopo la scadenza del secondo triennio, la domanda che avrebbe legittimato il riconoscimento della prestazione per altri tre anni, deve ritenersi che il rapporto previdenziale non si sia mai costituito, il che impedisce l’applicazione della invocata disciplina sulla possibile irripetibilità dell’indebito previdenziale e rende invece applicabile la regola della ripetibilità dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.