Corte di cassazione, ordinanza 24 marzo 2023 n. 8523
Se l’impresa condannata alla reintegrazione è medio tempore fallita, le tre ultime mensilità dovute dall’INPS sono quelle inglobate nell’indennità risarcitoria.
Una dipendente reintegrata nell’impresa nel frattempo fallita, dopo aver inutilmente insinuato nel passivo fallimentare l’indennità risarcitoria, aveva chiesto al Fondo di garanzia istituito presso l’INPS il pagamento delle ultime tre mensilità, corrispondenti alle tre mensilità incluse nell’indennità risarcitoria precedenti all’estinzione del rapporto per cessazione dell’impresa. In giudizio, l’INPS aveva contestato la natura retributiva del credito indennitario attinto e di cui alla condanna di reintegrazione, mai eseguita. La Corte conferma viceversa la fondatezza delle ragioni della lavoratrice, rilevando che, per effetto della reintegrazione, il rapporto di lavoro viene ricostituito retroattivamente, come se non fosse mai stato interrotto e l’indennità risarcitoria ha appunto la funzione di ripristinare lo status quo ante tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la effettiva reintegrazione o l’estinzione del rapporto. Da qui la conseguenza che la tutela previdenziale apprestata dall’ordinamento per le ultime tre mensilità di retribuzione copre le mensilità dell’indennità risarcitoria anteriori alla cessazione del rapporto.