Corte di cassazione, ordinanza 25 gennaio 2019 n. 2225

25 Gennaio 2019

E’ necessaria la cancellazione dall’albo degli avvocati per ottenere dalla relativa cassa di previdenza la pensione di anzianità anche in caso di totalizzazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un avvocato aveva chiesto alla Cassa di previdenza della categoria la pensione di anzianità avendone i requisiti di età e contributivi, quest’ultimo realizzato mediante totalizzazione con contributi INPS. Al rigetto della richiesta, motivato in ragione del fatto che il richiedente non si era cancellato dall’albo, questi ha sostenuto in giudizio che tale ulteriore requisito è stabilito solo in caso di pensione di anzianità conseguita con i soli contributi versati alla Cassa. In continuità col proprio recente orientamento in materia, la Corte ribadisce viceversa che la disciplina della totalizzazione non ha mutato i requisiti per l’erogazione della pensione stabiliti dai singoli ordinamenti interessati, tra i quali quello della Cassa prevede la cancellazione dall’albo per ottenere la pensione di anzianità.
Sezione: previdenza