Corte di cassazione, ordinanza 25 luglio 2021 n. 21360
Nessuna “salvaguardia” all’esodato che successivamente stipuli un contratto a tempo indeterminato con patto di prova che non supera.
L’art. 24, commi 14 e 15 del D.L. n.201 del 2011 e l’art. 1, lett: c) del D.L. 22.4.2013 hanno previsto la tutela dal rischio di disoccupazione derivante dal mutamento del regime pensionistico dei lavoratori che, dopo aver risolto un rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 in base ad accordi individuali o collettivi, non abbiano intrapreso un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Un lavoratore “esodato” prima del dicembre 2011 aveva stipulato nel febbraio dell’anno successivo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova di 30 giorni, senza superare il relativo esperimento. Sosteneva in giudizio l’equivalenza, ai fini della salvaguardia degli “esodati”, del lavoro in prova al contratto a termine, che non comporta perdita dei benefici. La Corte conferma il rigetto della domanda escludendo tale equiparazione.