Corte di cassazione, ordinanza 25 ottobre 2021 n. 29913
Ancora sui presupposti dell’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti INPS.
Nel caso esaminato, la corte d’appello aveva desunto l’esistenza dell’obbligo in capo al socio amministratore di una s.n.c. dalla funzione di questa quale forma giuridica necessaria per lo svolgimento di un’attività commerciale, nonostante fosse stato provato che la società si limitava a riscuotere affitti di alcuni immobili e che l’attività dei tre soci amministratori era discontinua. La Corte di legittimità cassa la sentenza, riaffermando la regola che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS consiste nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa di cui si è titolari o gestori e non nella forma individuale o societaria da questa assunta.