Corte di Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31514
È malattia professionale indennizzabile anche quella derivante da modalità organizzative del lavoro.
Tribunale e Corte d’appello avevano negato a un lavoratore il diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL per il disturbo post-traumatico da stress cronico, con depressione e ansia, conseguente al mobbing subito dal datore di lavoro. Secondo i giudici di merito, che in appello avevano riconosciuto il nesso causale tra la condotta mobbizzante e la patologia sofferta dal lavoratore, la copertura assicurativa INAIL opererebbe infatti solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate dalla legge e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro. Nell’accogliere il ricorso del lavoratore, valutato manifestamente fondato, la Cassazione rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni riconosciuto l’indennizzabilità della malattia provocata non da specifiche lavorazioni ma dalle modalità di organizzazione del lavoro, in quanto ciò che rileva, ai fini dell’operatività della copertura assicurativa, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro.