Corte di cassazione, ordinanza 26 giugno 2020 n. 12821

26 Giugno 2020

Ancora sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso esaminato dalla Corte è quello di una dipendente iscritta all’AGO INPS, che svolge in concomitanza anche attività di dottore commercialista, percependo peraltro per tale attività un reddito inferiore a quello che impone l’iscrizione alla Cassa dottori commercialisti, alla quale ella versa comunque il contributo integrativo, essendo iscritta al relativo Albo. In questa situazione, la Corte ribadisce la regola di recente consolidatesi, per cui, alla luce dell’art. 18, comma 12° del D.L. n. 98/2011 e in virtù del principio di origine legale di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, la professionista è tenuta, per i redditi professionali, a iscriversi alla Gestione separata INPS.
Sezione: previdenza