Corte di Cassazione, ordinanza 28 giugno 2022, n. 20690
Illegittime le decurtazioni della pensione del giornalista che percepisce redditi da lavoro.
La Corte d’appello aveva considerato legittime le trattenute effettuate dall’INPGI sul trattamento pensionistico spettante a un giornalista, ritenendo applicabile l’art. 15 del regolamento dell’Istituto, che prevede la decurtazione della pensione allorché il giornalista pensionato percepisca redditi da lavoro. Secondo i giudici di merito, il fatto che l’INPGI goda di un’autonomia normativa pari a quella riconosciuta alle casse professionali privatizzate giustificherebbe la previsione da parte dell’Istituto di una disciplina differente rispetto a quella relativa all’assicurazione generale obbligatoria, ove invece opera il principio della piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del giornalista, rileva come la soluzione interpretativa fatta propria dalla Corte d’appello si ponga in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, ove è ormai consolidato l’opposto orientamento secondo cui il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro deve operare identicamente per la previdenza obbligatoria che fa capo all’INPS e per le forme sostitutive, anche ove gestite da enti privatizzati, con conseguente necessità di disapplicare l’art. 15 del regolamento INPGI. Secondo la Cassazione, tale conclusione risulta giustificata anche alla luce del fatto che l’INPGI non gode in realtà di autonomia finanziaria e normativa integrale, visto che gli oneri annualmente sostenuti dall’Istituto per i trattamenti di pensione anticipata sono posti a carico dello Stato, e che, dal 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria attualmente gestite dall’Istituto saranno trasferite all’INPS.