Corte di cassazione, ordinanza 28 maggio 2020 n. 10216

28 Maggio 2020

Anche il commercialista iscritto all’Albo ma cancellatosi dalla cassa deve a quest’ultima il contributo integrativo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dottore commercialista cancellatosi dalla Cassa di previdenza di categoria, ma rimasto iscritto al relativo Albo per continuare la propria attività come iscritto alla gestione separata dell’INPS aveva contestato alla Cassa la pretesa in via giudiziaria di versamento del contributo integrativo per gli anni di iscrizione alla gestione separata. Poiché solo in cassazione – e quindi inammissibilmente – aveva dedotto di avere svolto in realtà attività diversa da quella di commercialista, la Corte ribadisce il principio che la cancellazione dalla Cassa, mantenendo l’iscrizione all’Albo, comporta l’obbligo di versamento del contributo integrativo per le successive annualità di attività.
Sezione: previdenziale