Corte di cassazione, ordinanza 29 settembre 2020 n. 20673
L’indennità di volo va conteggiata integralmente, sia nella parte fissa che in quella variabile, ai fini del calcolo dell’indennità di maternità delle assistenti di volo.
Secondo l’ente previdenziale, viceversa, l’indennità andrebbe calcolata al 50%, in forza del parallelismo con l’indennità di malattia per la quale la base di calcolo dei contributi fa riferimento a quella imponibile ai fini fiscali, che prevede la riduzione al 50% dell’indennità di volo. La Corte viceversa ribadisce l’autonomia dell’indennità di maternità per ciò che riguarda i criteri di calcolo. La particolarità del caso è rappresentata dal fatto che il giudizio era stato introdotto secondo il rito sommario previsto per le discriminazioni di genere dalla lavoratrice e dalla consigliera provinciale di parità, poiché si sosteneva che il comportamento dell’ente previdenziale, oltre che illegittimo, sarebbe stato anche discriminatorio. Su tale secondo aspetto (contrastato dall’ente previdenziale) la Corte non si pronuncia, ritenendolo assorbito; senza denunciare l’anomalia del rito prescelto dalle ricorrenti, evidentemente in omaggio ai principi di effettività della giurisdizione, quando, nonostante il rito diverso, venga comunque rispettato il principio del contradditorio.