Corte di cassazione, ordinanza 3 aprile 2019 n. 9268

3 Aprile 2019

La gravidanza insorta durante il preavviso non è causa di nullità del licenziamento, ma determina gli effetti sospensivi di cui all’art. 2110 cod. civ.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima affermazione deriva dalla regola secondo cui le condizioni legittimanti il licenziamento devono sussistere al momento del perfezionamento dello stesso e non al momento della sua efficacia, nella specie differita dal preavviso. La seconda affermazione, sugli effetti sospensivi della gravidanza, è un obiter dictum, non essendo oggetto di una specifica domanda della lavoratrice licenziata con preavviso.
Sezione: rapporto di lavoro