Corte di cassazione, ordinanza 4 novembre 2020 n. 24606

4 Novembre 2020

Costituisce mera difesa la negazione in giudizio della propria titolarità passiva del rapporto dedotto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il reddito da valutare per la spettanza degli assegni familiari in caso di separazione dei coniugi è quello del coniuge non affidatario dei figli, mentre il reddito di quest’ultimo rileva ai fini della misura della prestazione.
In un caso in cui il coniuge affidatario della figlia aveva chiesto l’accertamento, nei confronti del datore di lavoro del coniuge separato e dell’INPS del proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare spettanti al coniuge, il preteso datore di lavoro di quest’ultimo aveva dedotto, solo in udienza, il proprio “difetto di legittimazione passiva”, essendo una diversa impresa il datore di lavoro del coniuge separato, deduzione ritenuta tardiva dal giudice di merito. La Corte, viceversa, ricordando la differenza tra difetto di legittimatio ad causam e difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, ha qualificato la deduzione come negazione della titolarità passiva del rapporto, deducibile anche in appello, in quanto la relativa prova, concernendo un elemento costitutivo della domanda, costituisce onere dell’attore.
A proposito della seconda massima, l’INPS sosteneva viceversa in giudizio che titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare sia il coniuge affidatario dei figli, con la conseguenza che i requisiti reddituali previsti per la relativa fruizione debbano essere verificati con riferimento al suo nucleo familiare.