Corte di cassazione, ordinanza 5 settembre 2017 n. 20769

5 Settembre 2017

Un riepilogo della giurisprudenza in materia di eziopatogenesi professionale ai fini delle indennità INAIL.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio contro l’INAIL per ottenere il riconoscimento dell’origine lavorativa di un tumore alla vescica contratto da un operaio addetto alla verniciatura, la Corte ricorda la propria costante giurisprudenza in materia, secondo la quale: a) se la malattia è indicata con la relativa lavorazione nelle apposite tabelle, la sua origine professionale è oggetto di una presunzione, per cui è onere dell’INAIL provare rigorosamente un diverso fattore patogeno; b) se la malattia (come il tumore) può essere causata da più fattori, il dipendente deve provare che l’esposizione al rischio è idonea a causare l’evento morboso, con la precisazione che qualora, secondo la scienza medica, quest’ultimo ha o può avere un’origine professionale, torna ad operare la presunzione indicata; infine, in caso di agente patogeno non tabellato, è onere del lavoratore provare il nesso causale tra lavorazione e malattia, in termini di ragionevole probabilità.
Sezione: previdenza